Art. 9.
                            D e r o g h e
 
   1.  Le  Unita'  locali  socio-sanitarie, per esigenze di carattere
turistico o per particolari situazioni  o  esigenze  locali,  possono
autorizzare,  sentito  il sindaco del comune ove ha sede la farmacia,
il prolungamento dell'orario di servizio delle farmacie o deroghe  al
riposo   feriale   o   deroga,  anche  parziale,  alla  chiusura  per
festivita'.
   2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  concesse  dall'Unita'
locale  socio-sanitaria  competente  per  territorio,  su domanda del
titolare della farmacia, sentito il parere della commissione  di  cui
all'articolo  14,  sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980,
n. 78 e dell'ordine dei  farmacisti  competente  per  territorio.  La
domanda  deve  essere  presentata  all'Unita' locale socio-sanitaria,
almeno trenta giorni prima della data in cui s'intende utilizzare  la
deroga.