Art. 9. D e r o g h e 1. Le Unita' locali socio-sanitarie, per esigenze di carattere turistico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono autorizzare, sentito il sindaco del comune ove ha sede la farmacia, il prolungamento dell'orario di servizio delle farmacie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, alla chiusura per festivita'. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall'Unita' locale socio-sanitaria competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti competente per territorio. La domanda deve essere presentata all'Unita' locale socio-sanitaria, almeno trenta giorni prima della data in cui s'intende utilizzare la deroga.