Art. 10.
                            Norma finale
 
   1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il pi-
ano sangue e plasma regionale di cui all'articolo 11, comma  2  della
legge  4  maggio  1990,  n.  107  e'  approvato con provvedimento del
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
   2.  Il  piano  sangue  e  plasma  regionale  relativo  al  periodo
1994-1996, approvato con le procedure di cui al comma 1,  sostituisce
il  programma  relativo  al piano sangue previsto nella parte seconda
punto 12 del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 approvato  con
la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.
   3.  Per  quanto non espressamente disposto dalla presente legge si
osservano le leggi e disposizioni regolamentari statali  e  regionali
vigenti in materia.