Art. 10. Norma finale 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il pi- ano sangue e plasma regionale di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e' approvato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 2. Il piano sangue e plasma regionale relativo al periodo 1994-1996, approvato con le procedure di cui al comma 1, sostituisce il programma relativo al piano sangue previsto nella parte seconda punto 12 del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 approvato con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21. 3. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si osservano le leggi e disposizioni regolamentari statali e regionali vigenti in materia.