Art. 8.
               Registro regionale del sangue e plasma
 
   1.  Il  registro regionale del sangue e plasma, istituito ai sensi
dell'articolo  1,  comma  7  della  legge  4  maggio  1990,  n.  107,
costituisce  il  sistema  informativo ufficiale per la conoscenza dei
dati relativi alla raccolta, alla distribuzione del  sangue  umano  e
dei  suoi  derivati e alle informazioni sul complesso delle attivita'
svolte  dalle   strutture   trasfusionali;   nonche'   lo   strumento
indispensabile   per  la  programmazione  regionale  delle  attivita'
trasfusionali.
   2. Il registro contiene i dati rilevati mediante  un  questionario
compilato  dal primario di ogni servizio o centro trasfusionale. Alla
sua corretta compilazione per i dati non in possesso  dei  servizi  e
centri   trasfusionali,   devono   collaborare   tutte  le  strutture
dell'Unita' locale socio-sanitaria o dell'azienda ospedaliera.
   3. Il registro, deliberato  dalla  Giunta  regionale  contiene  le
informazioni  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',
nonche' le  ulteriori  informazioni  necessarie  alla  programmazione
sanitaria regionale.