Art. 8. Registro regionale del sangue e plasma 1. Il registro regionale del sangue e plasma, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107, costituisce il sistema informativo ufficiale per la conoscenza dei dati relativi alla raccolta, alla distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati e alle informazioni sul complesso delle attivita' svolte dalle strutture trasfusionali; nonche' lo strumento indispensabile per la programmazione regionale delle attivita' trasfusionali. 2. Il registro contiene i dati rilevati mediante un questionario compilato dal primario di ogni servizio o centro trasfusionale. Alla sua corretta compilazione per i dati non in possesso dei servizi e centri trasfusionali, devono collaborare tutte le strutture dell'Unita' locale socio-sanitaria o dell'azienda ospedaliera. 3. Il registro, deliberato dalla Giunta regionale contiene le informazioni stabilite con decreto del Ministro della sanita', nonche' le ulteriori informazioni necessarie alla programmazione sanitaria regionale.