Art. 2. 1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede: a) mediante l'utilizzo dell'entrata di lire 45 miliardi sul capitolo n. 8502 "Recupero a seguito mancata attivazione del Piano- carni, di somme erogate (articolo 8 comma 5, lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)" di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1994 come da allegata tabella "A"; b) quanto alla differenza di lire 32 miliardi, mediante la riduzione di spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli numeri 11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella "B". 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 lo stanziamento del capitolo n. 88030 e' corrispondentemente incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa. 3. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento del capitolo n. 88030 e' subordinata, limitatamente all'importo di lire 45 miliardi, al preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo n. 8502.