Art. 2.
 
   1.  All'onere  complessivo  di   lire   77   miliardi,   derivanti
dall'applicazione della presente legge, si provvede:
     a)  mediante  l'utilizzo  dell'entrata  di  lire 45 miliardi sul
capitolo n. 8502 "Recupero a seguito mancata attivazione  del  Piano-
carni,  di  somme  erogate  (articolo  8  comma  5, lettera a), legge
regionale 6 settembre 1991, n. 27)" di nuova istituzione nello  stato
di  previsione  dell'entrata  del  bilancio  per  l'anno 1994 come da
allegata tabella "A";
     b) quanto alla differenza  di  lire  32  miliardi,  mediante  la
riduzione  di  spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli numeri
11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della  spesa
del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella "B".
   2.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1994 lo stanziamento del capitolo  n.  88030  e'  corrispondentemente
incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa.
   3.  L'assunzione  degli impegni sullo stanziamento del capitolo n.
88030 e' subordinata, limitatamente all'importo di lire 45  miliardi,
al  preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo
n. 8502.