Art. 3.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Veneta.
    Venezia, 15 novembre 1994
 
                               BOTTIN
 
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   (Omissis).