Art. 2.
 
   1. Ai fini del presente regolamento per "prestazioni" si intendono
consulenze  o  pareri  in  materia  commerciale, legale, urbanistica,
scientifica  e  tecnica,  ricerche  di  mercato,   studi,   indagini,
progettazioni  e  comunque  ogni  altra  acquisizione di utilita' che
comporti una spesa a carico del bilancio regionale.