Art. 3. 1. Non e' consentito autorizzare, stipulare od approvare un qualsiasi contratto ovvero atti aggiuntivi od integrativi dei medesimi se non sulla base di un parere tecnico di congruita', salvo quanto specificatamente previsto da leggi o speciali regolamenti. 2. Nel corso dell'esecuzione di un qualsiasi contratto non e' consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base di un parere tecnico di conformita'.