Art. 3.
 
   1. Non  e'  consentito  autorizzare,  stipulare  od  approvare  un
qualsiasi   contratto  ovvero  atti  aggiuntivi  od  integrativi  dei
medesimi se non sulla base di un parere tecnico di congruita',  salvo
quanto specificatamente previsto da leggi o speciali regolamenti.
   2.  Nel  corso  dell'esecuzione  di  un qualsiasi contratto non e'
consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non  sulla  base
di un parere tecnico di conformita'.