Art. 4.
 
   1.  Il  parere  tecnico di congruita' consiste nella dichiarazione
che l'oggetto e le modalita' della  prestazione  sono  corrispondenti
alle  esigenze  dell'Amministrazione  e  che  il  relativo  prezzo e'
adeguato.
   2.  I  pareri  devono specificare i criteri adottati tra quelli di
cui al seguente articolo 8.
   3. Nei pareri l'IVA e gli  eventuali  altri  oneri  devono  essere
indicati  separatamente  con  le  rispettive  aliquote  e  dev'essere
indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.