Art. 4. 1. Il parere tecnico di congruita' consiste nella dichiarazione che l'oggetto e le modalita' della prestazione sono corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e che il relativo prezzo e' adeguato. 2. I pareri devono specificare i criteri adottati tra quelli di cui al seguente articolo 8. 3. Nei pareri l'IVA e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e dev'essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.