Art. 6. 1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente regolamento e', a seconda della materia oggetto della prestazione, il Direttore del Servizio che nella materia stessa ha competenza in base alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora dette materie rientrino nella competenza di piu' di un servizio, il parere e' reso dal Direttore regionale sovraordinato.