Art. 6.
 
   1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente
regolamento e', a seconda della materia oggetto della prestazione, il
Direttore del Servizio che nella materia stessa ha competenza in base
alla legge regionale 1› marzo 1988, n. 7 e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
   2.  Qualora dette materie rientrino nella competenza di piu' di un
servizio, il parere e' reso dal Direttore regionale sovraordinato.