Art. 8. 1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o piu' dei seguenti criteri: a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, occorre fare riferimento alle relative tariffe, salva sempre la possibilita' di un prezzo minore; b) qualora per determinate prestazioni esistano comunque tariffari, listini od elenchi comunque denominati presso Camere di commercio, Associazioni di categoria od altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a tali documenti; c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a) ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specifichino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacita' professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento; d) per l'acquisto di beni comunemente in commercio si fa riferimento ai prezzi di mercato desumibili dagli usuali listini; e) se lo svolgimento della prestazione richiede, anche non esclusivamente, attivita' di impresa occorre fare riferimento ai costi del personale, dipendente o meno, impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo reddito d'impresa, tutti analiticamente valutati; f) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali quali, ma non limitatamente, diritti d'autore e diritti di riproduzione occorre fare riferimento al valore intrinseco di tali beni; g) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui ai precedenti punti occorre fare riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore dell'Amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra pubblica Amministrazione, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate. GUERRA