Art. 8.
 
   1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o  piu'  dei
seguenti criteri:
     a)  per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale
per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un  Ordine
o Albo professionale, occorre fare riferimento alle relative tariffe,
salva sempre la possibilita' di un prezzo minore;
     b)   qualora   per  determinate  prestazioni  esistano  comunque
tariffari, listini od elenchi comunque denominati  presso  Camere  di
commercio,  Associazioni  di  categoria  od  altri soggetti pubblici,
occorre fare riferimento di massima a tali documenti;
     c) qualora non sia applicabile  il  disposto  della  lettera  a)
ovvero   le   tariffe,   tariffari,  listini  od  altri  elenchi  non
specifichino gli onorari, occorre fare riferimento  alla  prevedibile
durata  del  lavoro ed alla capacita' professionale, qualificazione e
competenza richieste per il suo svolgimento;
     d) per  l'acquisto  di  beni  comunemente  in  commercio  si  fa
riferimento ai prezzi di mercato desumibili dagli usuali listini;
     e)  se  lo  svolgimento  della  prestazione  richiede, anche non
esclusivamente, attivita' di  impresa  occorre  fare  riferimento  ai
costi  del  personale,  dipendente  o  meno,  impiegato,  alle  spese
tecniche, ai costi generali ed al congruo  reddito  d'impresa,  tutti
analiticamente valutati;
     f) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali
quali,   ma   non   limitatamente,  diritti  d'autore  e  diritti  di
riproduzione occorre fare riferimento al valore  intrinseco  di  tali
beni;
     g) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui
ai  precedenti  punti  occorre  fare riferimento, qualora esistano, a
precedenti prestazioni analoghe rese  a  favore  dell'Amministrazione
regionale   o,   in   subordine,   a   favore   di   altra   pubblica
Amministrazione, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.
 
                               GUERRA