Art. 4.
                         Orario di servizio
 
   1.  L'orario  di  servizio  settimanale del personale coincide con
quello  prestato  dagli  impiegati  della  Provincia,  con   facolta'
riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente
di  ripartire  a  sua  discrezione  il  monte  ore fra i giorni della
settimana.