Art. 5.
            Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
                   e per la responsabilita' civile
 
   1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del
comma  15  dell'articolo  9  della  legge  19 luglio 1993, n. 236, la
Provincia e' autorizzata  a  stipulare  un'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro nonche' per la responsabilita' civile per alunni
ed  insegnanti  degli  istituti d'istruzione tecnica e degli istituti
d'istruzione professionale a carattere statale, i quali,  nell'ambito
dei  programmi  scolastici  vigenti  svolgono  i previsti progetti di
alternanza scuola-lavoro  e  stages  presso  imprese  ed  istituzioni
pubbliche e private.