Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati
in lire 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire
5 milioni all'anno a decorrere dal 1995, si provvede:
     a)  per  l'anno  1994  mediante  l'utilizzo  di  una quota dello
stanziamento previsto sul capitolo 31305 dello  stato  di  previsione
della spesa, che presenta la necessaria disponibilita';
     b)  per  gli  anni  successivi  con  appositi  stanziamenti  nei
rispettivi bilanci di previsione della Provincia.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 28 ottobre 1994
 
                             DURNWALDER
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'