Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in lire 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1995, si provvede: a) per l'anno 1994 mediante l'utilizzo di una quota dello stanziamento previsto sul capitolo 31305 dello stato di previsione della spesa, che presenta la necessaria disponibilita'; b) per gli anni successivi con appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione della Provincia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 28 ottobre 1994 DURNWALDER Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'