la seguente legge: Art. 1. Ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni 1. Per le persone minori di eta' devono ottemperare all'obbligo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore e' ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.