la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni
 
   1. Per le persone minori di eta'  devono  ottemperare  all'obbligo
delle  vaccinazioni  previste  dalla  normativa  vigente  coloro  che
esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, il direttore
dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui  il  minore  e'
ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.