Art. 2.
                       Adempimenti dei servizi
 
   1.  Il  servizio  sanitario  pubblico deve offrire gratuitamente a
tutta  la  popolazione  le  vaccinazioni  per   le   quali   sussiste
l'obbligatorieta',  provvedere  ad  invitare le persone interessate a
presentarsi o a presentare  i  minori  per  la  somministrazione  del
vaccino e tenere un'anagrafe delle vaccinazioni.
   2.  Per  gli  adempimenti  di  cui al comma 1, le unita' sanitarie
locali possono avvalersi della collaborazione  delle  amministrazioni
comunali.
   3.  Il  servizio  sanitario  provinciale,  anche tramite le unita'
sanitarie locali, si attiva per assicurare una capillare informazione
sulle vaccinazioni e la preparazione alle medesime.
   4. Devono  essere  offerte  gratuitamente  anche  le  vaccinazioni
raccomandate ufficialmente dall'autorita' sanitaria.