Art. 3. Rinvio e esonero per motivi sanitari 1. Ai fini dell'esonero permanente o temporaneo dall'obbligatorieta' delle vaccinazioni, il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, e' vincolante per l'unita' sanitaria locale. 2. Il certificato di cui al comma 1, da presentarsi al medico responsabile per la vaccinazione dell'unita' sanitaria locale, deve corrispondere alle direttive tecniche impartite dalla Ripartizione provinciale sanita' e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne il relativo periodo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 28 ottobre 1994 DURNWALDER Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'