Art. 3.
                Rinvio e esonero per motivi sanitari
 
   1.     Ai    fini    dell'esonero    permanente    o    temporaneo
dall'obbligatorieta' delle vaccinazioni, il  certificato  del  medico
curante  o  del  medico  specialista, presentato dall'interessato, e'
vincolante per l'unita' sanitaria locale.
   2. Il certificato di cui al comma  1,  da  presentarsi  al  medico
responsabile  per  la vaccinazione dell'unita' sanitaria locale, deve
corrispondere alle direttive tecniche  impartite  dalla  Ripartizione
provinciale  sanita' e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne
il relativo periodo.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 28 ottobre 1994
 
                             DURNWALDER
 
          Visto, il commissario  del  Governo  per  la  provincia  di
          Bolzano: URZI'