Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici".