Art. 10.
          Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1.  Il  comma  4  dell'articolo  16  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
   "4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di  attuazione
i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in
relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici".