Art. 11. Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non puo' superare il dieci per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto". 2. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori".