Art. 11.
          Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1.  Il  comma  4  dell'articolo  17  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
   "4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in
economia  non  puo'  superare  il  dieci   per   cento   dell'importo
complessivo posto a base d'appalto".
   2. Dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
   "4-bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare
il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori".