Art. 12. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. L'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. Competenze relative alla progettazione 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici, ove siano dotate di adeguata struttura tecnica, predispongono il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere e dei lavori da realizzare".