Art. 12.
        Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. L'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 19.
               Competenze relative alla progettazione
 
   1.  Fatto  salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 20, le
amministrazioni  aggiudicatrici,  ove  siano   dotate   di   adeguata
struttura  tecnica, predispongono il progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo delle opere e dei lavori da realizzare".