Art. 14. Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole "o lauree equipollenti". 2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente 'Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo'. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresi' al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarita' delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture".