Art. 14.
          Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. Nel  comma  2  dell'articolo  24  della  legge  provinciale  10
settembre   1993,   n.   26,  sono  soppresse  le  parole  "o  lauree
equipollenti".
   2.  Il  comma  4  dell'articolo  24  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
   "4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui
all'articolo  1,  comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli
adempimenti previsti dall'articolo  22,  commi  3  e  4  della  legge
provinciale  30  novembre  1992,  n.  23 concernente 'Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione  all'azione
amministrativa   provinciale  e  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo'.  Nelle  ipotesi  disciplinate  dal  presente   comma
compete   altresi'   al   collaudatore,   ovvero   alla   commissione
collaudatrice,  l'espletamento  delle  verifiche   in   ordine   alla
regolarita'  delle  procedure adottate per l'affidamento dei lavori e
delle relative forniture".