Art. 15. Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Nel comma 1 dell'articolo 31 e nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole "dall'assessore competente per materia".