Art. 15.
       Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. Nel comma 1 dell'articolo 31 e nel  comma  2  dell'articolo  32
della  legge  provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le
parole "dall'assessore competente per materia".