Art. 2.
 
Sostituzione dell'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio
   1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello.
   1.  L'articolo  50-ter  della legge provinciale 3 gennaio 1983, n.
2, come introdotto dall'articolo 42 della legge provinciale 9  luglio
1993, n. 16, e' sostituito dal seguente:
 
                            "Art. 50-ter
                 Soppressione di passaggi a livello
 
   1.  Per  la  realizzazione delle opere di viabilita' di accesso ai
manufatti  di  attraversamento  delle  linee  ferroviarie  ovvero  di
viabilita'  alternativa  al  fine  della  soppressione  di passaggi a
livello sulle linee ferroviarie site nel territorio  provinciale,  la
Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  stipulare convenzioni con le
Ferrovie dello Stato spa, con  i  soggetti  privati  esercenti  linee
ferroviarie   eventualmente   interessati,  nonche'  con  i  soggetti
pubblici proprietari  delle  strade  ovvero  che  ne  assumeranno  la
titolarita' ed a concedere finanziamenti ai medesimi soggetti.
   2.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma  1 disciplinano i rapporti
concernenti la realizzazione delle opere di cui  al  medesimo  comma,
l'assunzione  dei  relativi oneri nonche' le modalita' di concessione
dei finanziamenti.
   3. Nelle convenzioni di cui  al  comma  1  la  Giunta  provinciale
determina  altresi' l'entita' del finanziamento fino alla concorrenza
della spesa ritenuta ammissibile sulla base di progetti approvati dai
competenti organi.
   4. In alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  la  Giunta
provinciale   e'  autorizzata  a  realizzare  direttamente  le  opere
previste  al  medesimo  comma,  anche  quando  le  stesse  siano   di
competenza  di altri soggetti. In tal caso si applica quanto previsto
dai commi 1 e 2".
   2. Le disposizioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale  3
gennaio  1983,  n. 2, come sostituito dal comma 1, si applicano anche
alle convenzioni approvate alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   3.  Agli  oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si
fa fronte con le autorizzazioni di spesa gia' disposte per i medesimi
fini  con  il  provvedimento  legislativo  concernente  "Disposizioni
concernenti  l'autorizzazione  e  la  variazione di spese previste da
leggi provinciali e altre disposizioni  finanziarie  assunte  per  la
formazione  dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale
1994-1996 della Provincia autonoma di Trento" (cap. 52951).