Art. 2. Sostituzione dell'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello. 1. L'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come introdotto dall'articolo 42 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Art. 50-ter Soppressione di passaggi a livello 1. Per la realizzazione delle opere di viabilita' di accesso ai manufatti di attraversamento delle linee ferroviarie ovvero di viabilita' alternativa al fine della soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie site nel territorio provinciale, la Giunta provinciale e' autorizzata a stipulare convenzioni con le Ferrovie dello Stato spa, con i soggetti privati esercenti linee ferroviarie eventualmente interessati, nonche' con i soggetti pubblici proprietari delle strade ovvero che ne assumeranno la titolarita' ed a concedere finanziamenti ai medesimi soggetti. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i rapporti concernenti la realizzazione delle opere di cui al medesimo comma, l'assunzione dei relativi oneri nonche' le modalita' di concessione dei finanziamenti. 3. Nelle convenzioni di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina altresi' l'entita' del finanziamento fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile sulla base di progetti approvati dai competenti organi. 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale e' autorizzata a realizzare direttamente le opere previste al medesimo comma, anche quando le stesse siano di competenza di altri soggetti. In tal caso si applica quanto previsto dai commi 1 e 2". 2. Le disposizioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1, si applicano anche alle convenzioni approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa gia' disposte per i medesimi fini con il provvedimento legislativo concernente "Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento" (cap. 52951).