Art. 21.
          Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. La  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  39  della  legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituita dalla seguente:
    "   b)   quello   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
determinata in base ad una pluralita' di elementi, variabili  secondo
l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di
utilizzazione,  al  rendimento,  al valore tecnico dell'opera ed alle
garanzie funzionali e manutentive accessorie  che  i  concorrenti  si
impegnano  a  fornire; in tal caso le amministrazioni aggiudicatrici,
facendone espressa menzione  nel  bando  e  nel  capitolato  d'oneri,
possono utilizzare anche solo alcuni dei suddetti elementi in base ai
quali  effettuare la selezione delle offerte, specificandone l'ordine
decrescente di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di
coefficienti numerici. In ogni caso uno degli elementi da prendere in
considerazione e' rappresentato dal prezzo, al  quale  va  attribuita
una importanza prevalente".
   2.  Il  comma  3  dell'articolo  39  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal scguente:
    "3. In alternativa al criterio di cui al comma 1, lettera  a),  i
lavori  di  importo  non  superiore  a  1.000 milioni di lire possono
essere aggiudicati con il sistema di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14".