Art. 21. Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituita dalla seguente: " b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, al valore tecnico dell'opera ed alle garanzie funzionali e manutentive accessorie che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso le amministrazioni aggiudicatrici, facendone espressa menzione nel bando e nel capitolato d'oneri, possono utilizzare anche solo alcuni dei suddetti elementi in base ai quali effettuare la selezione delle offerte, specificandone l'ordine decrescente di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. In ogni caso uno degli elementi da prendere in considerazione e' rappresentato dal prezzo, al quale va attribuita una importanza prevalente". 2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal scguente: "3. In alternativa al criterio di cui al comma 1, lettera a), i lavori di importo non superiore a 1.000 milioni di lire possono essere aggiudicati con il sistema di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14".