Art. 25.
          Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. I commi 3 e 4  dell'articolo  51  della  legge  provinciale  10
settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:
   "3.   Le  varianti  sono  approvate  dal  dirigente  del  servizio
competente per materia nei seguenti casi:
     a) qualora  siano  riferite  a  lavori  non  ancora  oggetto  di
affidamento e purche' siano contenute entro l'importo complessivo del
progetto originariamente impegnato;
     b)  qualora  siano  riferite a lavori suppletivi ad un contratto
gia' stipulato, purche' i lavori, comprensivi delle  varianti,  siano
di  entita'  complessivamente non superiore a sei quinti dell'importo
originario  del  contratto  e  comunque  contenute  entro   l'importo
complessivo di progetto originariamente impegnato.
   4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, le varianti sono approvate
dalla  Giunta  provinciale. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi ad un contratto
gia' stipulato che risultino di entita' complessivamente superiore al
quinto dell'importo originario del contratto  sono  approvate  previo
accertamento della necessita' dei lavori suppletivi e delle cause che
li  hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata
in corso d'opera e composta da tre membri, di  cui  uno  laureato  in
giurisprudenza  ed  uno  in  ingegneria o architettura. Per lavori di
importo inferiore a 5.000 milioni di lire  il  predetto  accertamento
puo' essere reso dal collaudatore in corso d opera".