Art. 25. Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti: "3. Le varianti sono approvate dal dirigente del servizio competente per materia nei seguenti casi: a) qualora siano riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento e purche' siano contenute entro l'importo complessivo del progetto originariamente impegnato; b) qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto gia' stipulato, purche' i lavori, comprensivi delle varianti, siano di entita' complessivamente non superiore a sei quinti dell'importo originario del contratto e comunque contenute entro l'importo complessivo di progetto originariamente impegnato. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, le varianti sono approvate dalla Giunta provinciale. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi ad un contratto gia' stipulato che risultino di entita' complessivamente superiore al quinto dell'importo originario del contratto sono approvate previo accertamento della necessita' dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera e composta da tre membri, di cui uno laureato in giurisprudenza ed uno in ingegneria o architettura. Per lavori di importo inferiore a 5.000 milioni di lire il predetto accertamento puo' essere reso dal collaudatore in corso d opera".