Art. 28. Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. L'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 55. Organi consultivi 1. Il comitato tecnico amministrativo e' organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi. 2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo: a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1; b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5.000 milioni di lire redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1; c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c), relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire; d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2. 3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze: a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalla Provincia; b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, diverse dalla Provincia, qualora le stesse non siano provviste di un ufficio tecnico il cui responsabile risulti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione; c) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia richiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1. 4. Spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia l'espressione del parere di cui al comma 3, lettera b), nelle ipotesi in cui detti responsabili siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. 5. L'organo consultivo che si e' espresso sul progetto originario e' competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti. 6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorche' il medesimo parere non sia dovuto".