Art. 28.
        Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. L'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 55.
                          Organi consultivi
 
   1.  Il  comitato tecnico amministrativo e' organo consultivo della
Giunta provinciale in materia di lavori pubblici  ed  esprime  parere
tecnico-amministrativo  ed economico nei casi previsti dalla presente
legge e dalle vigenti leggi.
   2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:
     a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1,  lettera
a), per progetti di importo superiore a 5.000 milioni di lire redatti
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;
     b)  esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera
a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti
di importo superiore a 5.000 milioni  di  lire  redatti  da  soggetti
diversi  dalle  amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2,
comma 1;
     c) esprimere parere nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  54,
comma  1,  lettere  b)  e  c),  relativamente  a contratti di importo
superiore ai 1.000 milioni di lire;
     d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo  54,
comma 2.
   3.  Spetta  ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla
Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:
     a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1,  lettera
a),  per  progetti  di  importo non superiore a 5.000 milioni di lire
redatti dalla Provincia;
     b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1,  lettera
a),  per  progetti  di  importo non superiore a 5.000 milioni di lire
redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui  all'articolo  2,
comma  1,  diverse  dalla  Provincia,  qualora  le  stesse  non siano
provviste di un  ufficio  tecnico  il  cui  responsabile  risulti  in
possesso  di  laurea in ingegneria o in architettura e della relativa
abilitazione all'esercizio della professione;
     c) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1,  lettera
a),  solo  quando  sia  richiesto  un  contributo  alla Provincia per
progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti  da
soggetti   diversi   dalle   amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui
all'articolo 2, comma 1.
   4.   Spetta   ai   responsabili   degli   uffici   tecnici   delle
amministrazioni  aggiudicatrici diverse dalla Provincia l'espressione
del parere di cui al comma 3, lettera b), nelle ipotesi in cui  detti
responsabili  siano  in possesso di diploma di laurea in ingegneria o
in architettura e della  relativa  abilitazione  all'esercizio  della
professione.
   5.  L'organo consultivo che si e' espresso sul progetto originario
e' competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.
   6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere
tecnico-amministrativo in materia di  lavori  pubblici  richiesto  ai
sensi  della  normativa  vigente  ad  organi  consultivi  statali, ad
esclusione  della  valutazione  di   impatto   ambientale   e   delle
valutazioni  dovute  dal  servizio  dighe  del  Ministero  dei lavori
pubblici.
   7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  diverse  dalla  Provincia
possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54
agli organi consultivi provinciali competenti, ancorche' il  medesimo
parere non sia dovuto".