Art. 29. Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. L'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 56. Composizione del comitato tecnico-amministrativo 1. Il comitato tecnico-amministrativo e' composto da: a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in via principale nelle materie dei lavori pubblici, protezione civile ed ambiente; b) un ingegnere, un architetto ed un geologo designati dai rispettivi ordini di appartenenza; c) un esperto in materie giuridico-amministrative; d) il dirigente del servizio edilizia pubblica; e) il dirigente del servizio viabilita'; f) il dirigente del servizio opere igienico-sanitarie; g) il dirigente del servizio acque pubbliche ed opere idrauliche; h) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio; i) il dirigente del servizio geologico. 2. Il comitato e' integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti. 3. Il dipartimento al quale e' preposto il dirigente generale nominato presidente del comitato provvede all'attivita' di segreteria del comitato stesso. 4. Il comitato e' nominato dalla Giunta provinciale. La nomina dei componenti esterni alla Provincia e' conferita per la durata della legislatura. Il presidente e il vice presidente sono scelti tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali di livello non inferiore al settimo assegnati al dipartimento di cui al comma 3. Alle riunioni del comitato, in luogo dei componenti effettivi provinciali, possono partecipare i rispettivi sostituti. 5. Il presidente del comitato puo' chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni. 6. Ai fini della validita' delle riunioni del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti o dei sostituti regolarmente delegati. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. 7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione. 8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purche' dotato del potere di esprimere la volonta', abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole. 9. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia".