Art. 29.
        Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. L'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 56.
          Composizione del comitato tecnico-amministrativo
 
   1. Il comitato tecnico-amministrativo e' composto da:
     a)  i  dirigenti  generali  dei  dipartimenti  competenti in via
principale nelle materie dei lavori pubblici,  protezione  civile  ed
ambiente;
     b)  un  ingegnere,  un  architetto  ed  un geologo designati dai
rispettivi ordini di appartenenza;
     c) un esperto in materie giuridico-amministrative;
     d) il dirigente del servizio edilizia pubblica;
     e) il dirigente del servizio viabilita';
     f) il dirigente del servizio opere igienico-sanitarie;
     g)  il  dirigente  del  servizio  acque   pubbliche   ed   opere
idrauliche;
     h) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
     i) il dirigente del servizio geologico.
   2.  Il  comitato  e' integrato, per la trattazione degli affari di
competenza  delle  strutture  organizzative  della   Provincia,   dai
rispettivi dirigenti.
   3.  Il  dipartimento  al  quale  e' preposto il dirigente generale
nominato presidente del comitato provvede all'attivita' di segreteria
del comitato stesso.
   4. Il comitato e' nominato dalla Giunta provinciale. La nomina dei
componenti esterni alla Provincia e' conferita per  la  durata  della
legislatura.  Il  presidente  e  il vice presidente sono scelti tra i
dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a).  Il  segretario  il
suo  sostituto  sono scelti tra dipendenti provinciali di livello non
inferiore al settimo assegnati al dipartimento di  cui  al  comma  3.
Alle  riunioni  del  comitato,  in  luogo  dei  componenti  effettivi
provinciali, possono partecipare i rispettivi sostituti.
   5. Il presidente del  comitato  puo'  chiamare  a  partecipare  ai
lavori   del   comitato,  senza  diritto  di  voto,  esperti,  legali
rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.
   6.  Ai  fini  della  validita'  delle  riunioni  del  comitato  e'
richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti o dei
sostituti  regolarmente delegati. I pareri del comitato sono adottati
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in  caso
di parita', prevale il voto del presidente.
   7.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  presente articolo il comitato
tecnico-amministrativo  osserva  per  il  proprio  funzionamento   le
disposizioni  emanate  dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non
previsto, con propria determinazione.
   8.   Ove   particolari   circostanze   tecniche,   di  urgenza  ed
organizzative lo richiedano, nei casi in  cui  la  vigente  normativa
preveda,  in  aggiunta  al  parere  del  comitato,  l'autorizzazione,
l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro  atto  di  assenso
comunque  denominato,  l'esame  o  il parere di un determinato organo
consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti  si  intendono
emessi  o  concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio,
purche' dotato del potere di esprimere la volonta', abbia partecipato
alla riunione del comitato, previa convocazione del  suo  presidente,
ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.
   9.   Ai  componenti  del  comitato  sono  corrisposti  i  compensi
stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia".