Art. 36. Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di revoca la Giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, con il medesimo provvedimento di revoca, possono protrarre il rapporto di locazione per un periodo non superiore a due anni dalla data dello stesso provvedimento, con l'obbligo della corresponsione per detto periodo di un canone di locazione pari a quello oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente comma: "8-bis Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora il figlio naturale o adottivo dell'assegnatario, che intende contrarre matrimonio, abbia acquistato o realizzato un alloggio per occuparlo dopo il matrimonio con il proprio nucleo familiare entro un anno dalla data dell'acquisto o dalla data di fine lavori".