Art. 36.
          Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
   1.  Il  primo  periodo  del  comma  3 dell'articolo 27 della legge
provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e' sostituito dal seguente: "Nei
casi di revoca la Giunta  comprensoriale  e  i  comuni  di  Trento  e
Rovereto,  con il medesimo provvedimento di revoca, possono protrarre
il rapporto di locazione per un periodo  non  superiore  a  due  anni
dalla   data   dello   stesso   provvedimento,  con  l'obbligo  della
corresponsione per detto periodo di un canone  di  locazione  pari  a
quello oggettivo di cui al comma 2 dell'articolo 26".
   2.  Dopo  il  comma  8 dell'articolo 27 della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21 e' aggiunto il seguente comma:
   "8-bis Non si procede alla revoca dell'assegnazione  dell'alloggio
qualora  il figlio naturale o adottivo dell'assegnatario, che intende
contrarre matrimonio, abbia acquistato o realizzato un  alloggio  per
occuparlo dopo il matrimonio con il proprio nucleo familiare entro un
anno dalla data dell'acquisto o dalla data di fine lavori".