Art. 37. Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. La proroga dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 puo' essere concessa, previo parere della commissione di cui all'articolo 22, per gravi necessita' documentate".