Art. 37.
          Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale
                       13 novembre 1992, n. 21
 
   1.  Dopo  il  comma  8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13
novembre 1992, n. 21, e' aggiunto il seguente comma:
   "8-bis. La proroga dell'assegnazione temporanea di cui al comma  1
puo'   essere  concessa,  previo  parere  della  commissione  di  cui
all'articolo 22, per gravi necessita' documentate".