Art. 48. Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa 1. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i beneficiari di contributi concessi successivamente alla predetta data in applicazione della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 sono soggetti ai vincoli previsti dagli articoli 82 e seguenti della stessa legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 2. In caso di trasferimento della proprieta' dell'alloggio avvenuto in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 55 dell'abrogata legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e dall'articolo 22 dell'abrogata legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e comunque decorso un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformita' in caso di acquisto, i beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle citate leggi provinciali sono tenuti a restituire, in deroga alle sopra citate disposizioni, una quota di contributi erogati nella misura e con le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Le predette disposizioni si applicano ai trasferimenti di proprieta' verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. 3. Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica in caso di figli ed equiparati dell'assegnatario che abbiano acquistato, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, un alloggio per occuparlo con proprio nucleo familiare a seguito di matrimonio e sempreche' lo occupino entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora l'alloggio acquistato risulti occupato e sullo stesso sia in corso una procedura di sfratto, il termine per l'obbligo dell'occupazione e' protratto fin dalla data del rilascio dell'alloggio. Alle predette disposizioni sono adeguati eventuali provvedimenti di revoca gia' adottati.