Art. 48.
       Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa
 
   1. Dalla data di entrata in  vigore  della  legge  provinciale  13
novembre   1992,   n.   21,  i  beneficiari  di  contributi  concessi
successivamente  alla  predetta  data  in  applicazione  della  legge
provinciale  6  giugno  1983, n. 16 sono soggetti ai vincoli previsti
dagli articoli 82  e  seguenti  della  stessa  legge  provinciale  13
novembre 1992, n. 21.
   2.   In  caso  di  trasferimento  della  proprieta'  dell'alloggio
avvenuto in contrasto con le disposizioni previste  dall'articolo  55
dell'abrogata legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e dall'articolo
22  dell'abrogata  legge  provinciale  27  dicembre  1978,  n.  62, e
comunque decorso un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del
verbale di accertamento di fine lavori in caso  di  realizzazione  di
opere, o dalla data di consistenza e conformita' in caso di acquisto,
i  beneficiari  dei  contributi  concessi ai sensi delle citate leggi
provinciali sono tenuti a restituire, in  deroga  alle  sopra  citate
disposizioni,  una  quota di contributi erogati nella misura e con le
modalita' stabilite con deliberazione della  Giunta  provinciale.  Le
predette  disposizioni  si  applicano  ai trasferimenti di proprieta'
verificatisi dopo l'entrata in  vigore  della  legge  provinciale  13
novembre 1992, n. 21.
   3.  Non  si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di
edilizia  abitativa  pubblica  in  caso  di   figli   ed   equiparati
dell'assegnatario    che    abbiano    acquistato,   antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge, un alloggio per occuparlo
con proprio nucleo familiare a seguito di matrimonio e sempreche'  lo
occupino  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge; qualora l'alloggio acquistato risulti  occupato
e  sullo stesso sia in corso una procedura di sfratto, il termine per
l'obbligo dell'occupazione e' protratto fin dalla data  del  rilascio
dell'alloggio.  Alle  predette  disposizioni  sono adeguati eventuali
provvedimenti di revoca gia' adottati.