Art. 49. Variazioni di bilancio 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.