Art. 49.
                       Variazioni di bilancio
 
   1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare  al  bilancio
le  variazioni  conseguenti  alla  presente legge, ai sensi del terzo
comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979,  n.
7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale
3 settembre 1993, n. 23.