Art. 7.
        Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. L'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.  26,
e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 9.
            Coordinatore per la realizzazione dei lavori
 
   1.  Per  tutti  gli  adempimenti  connessi  con  la progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori di importo
superiore a quello di cui all'articolo 3, ai quali siano  interessati
piu'  enti,  amministrazioni  o  strutture  provinciali, il dirigente
generale competente per materia svolge funzioni di  coordinatore  per
la realizzazione dei lavori.
   2.  Il  coordinatore,  eventualmente  avvalendosi  delle strutture
competenti per materia:
     a) esercita una funzione di impulso e di coordinamento  al  fine
di  consentire  l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attivita'
istruttoria ed esecutiva;
     b) indice, ove necessario,  una  conferenza  cui  partecipano  i
responsabili   delle   amministrazioni   o  dei  servizi  provinciali
interessati o i loro delegati,  proponendo  alla  Giunta  provinciale
l'adozione  dei  provvedimenti che si rendano eventualmente necessari
per  l'accelerazione  del  procedimento  e  per  la  definizione   di
eventuali conflitti di competenza.
   3. Le altre amministrazioni aggiudicatrici attuano le disposizioni
del  presente articolo in quanto compatibili con la propria struttura
organizzativa e secondo i rispettivi ordinamenti".