Art. 7. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. L'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. Coordinatore per la realizzazione dei lavori 1. Per tutti gli adempimenti connessi con la progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori di importo superiore a quello di cui all'articolo 3, ai quali siano interessati piu' enti, amministrazioni o strutture provinciali, il dirigente generale competente per materia svolge funzioni di coordinatore per la realizzazione dei lavori. 2. Il coordinatore, eventualmente avvalendosi delle strutture competenti per materia: a) esercita una funzione di impulso e di coordinamento al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attivita' istruttoria ed esecutiva; b) indice, ove necessario, una conferenza cui partecipano i responsabili delle amministrazioni o dei servizi provinciali interessati o i loro delegati, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti che si rendano eventualmente necessari per l'accelerazione del procedimento e per la definizione di eventuali conflitti di competenza. 3. Le altre amministrazioni aggiudicatrici attuano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e secondo i rispettivi ordinamenti".