Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. All'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici".