Art. 9.
          Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
   1. All'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.
26, e' aggiunto il seguente comma:
   "1-bis.  Il  regolamento di attuazione definisce i contenuti degli
elaborati  aventi  ad  oggetto  gli  elementi  di  cui  al  comma  1,
eventualmente  anche  in  relazione  a  singole  categorie di opere o
lavori pubblici".