Art. 3.
 
   Al finanziamento dell'acquisto  dei  beni  di  cui  al  precedente
articolo  1,  si  provvedera' con mutuo quindicennale da contrarre ai
sensi e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge regionale  21
febbraio   1994,   n.  9  relativa  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 1994.
   L'onere  annuo  di  L.  1.200.000.000  decorrente  dal  1995   per
l'ammortamento  del  mutuo di cui alla presente legge trova copertura
nel bilancio pluriennale 1994/96 allegato al bilancio 1994.
   L'autorizzazione alla contrazione dei mutui  ai  sensi  del  terzo
comma  del  richiamato art. 12 della legge n. 9/1994 sara' coordinata
con gli interventi finanziari di cui alla presente legge.