Art. 3. Al finanziamento dell'acquisto dei beni di cui al precedente articolo 1, si provvedera' con mutuo quindicennale da contrarre ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1994, n. 9 relativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994. L'onere annuo di L. 1.200.000.000 decorrente dal 1995 per l'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge trova copertura nel bilancio pluriennale 1994/96 allegato al bilancio 1994. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui ai sensi del terzo comma del richiamato art. 12 della legge n. 9/1994 sara' coordinata con gli interventi finanziari di cui alla presente legge.