IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di previsione per l'anno 1995 non sia stato approvato e non oltre  il
31 marzo 1995, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
dei  tre  dodicesimi  dei  singoli  stanziamenti del bilancio 1995 in
corso di esame.
   2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio del bilancio di cui al
precedente comma 1 e' altresi' autorizzato  l'utilizzo  degli  interi
stanziamenti  per  le spese obbligatorie e per le spese relative agli
interventi di cui ai capitoli 1001102 - 1001103 - 1001106 - 2132201 -
2222107 - 2233202 - 2323204 - 3132108 - 3313101 - 3313109 - 3314110 -
4331103 - 4331104 - 4331105 - 4331111 - 4342101 - 4342201 - 5122202 -
5122206  -  5123206  e  6128205,  nonche'  per  le   spese   inerenti
all'attuazione  del  Quadro  Comunitario  di Sostegno 1989-1993 e del
Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 per la Calabria. La somma di
L. 650.000.000 di cui al capitolo 6128205 e' destinata al  Comune  di
San   Giovanni   in   Fiore   per  il  finanziamento  dell'intervento
progettuale denominato  "Progetto  di  completamento  verde  pubblico
attrezzato - Parco comunale".
   Lo  stanziamento  previsto  al capitolo 3132102 e' autorizzato nei
limiti  delle  spese  di  funzionamento  dell'Ente  destinatario,  da
erogarsi   previa  formale  e  corrispondente  richiesta  dell'Organo
amministrativo dell'Ente medesimo.
   3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato  l'esercizio
provvisorio  dei bilanci di previsione relativi alla A.FO.R. (Azienda
Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia  Regionale  per
lo  Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed all'EDIS (Ente per il
diritto allo studio universitario della Calabria)  per  l'anno  1995,
annessi al bilancio regionale.
   4.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  dei bilanci di cui al
precedente comma 3 e' altresi' autorizzato  l'utilizzo  degli  interi
stanziamenti per le spese obbligatorie.