Art. 3. Comitato regionale 1. Nella definizione dei programmi di cui all'art. 2, la Regione si avvale del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano. 2. Per l'attuazione di cui all'art. 2 e l'individuazione delle singole iniziative, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale costituisce il "Comitato regionale per la celebrazione del 50 anniversario della Resistenza", composto dai seguenti soggetti: a) i presidenti della giunta e del consiglio regionale, e i membri della commissione consiliare "Affari istituzionali"; b) il presidente del comitato permanente antifascista contro il terrorismo per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano; c) le associazioni partigiane e combattentistiche operanti a livello regionale; d) il sindaco di Milano; e) i presidenti delle province lombarde; f) i rettori delle universita' lombarde; g) il sovrintendente scolastico regionale ed i provveditori agli studi della Lombardia; h) i segretari regionali dei partiti e dei sindacati; i) un rappresentante dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione; l) un rappresentante dell'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione; m) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia. 3. In seno al comitato di cui al primo comma sono costituite commissioni per la trattazione di singoli argomenti.