Art. 3.
                         Comitato regionale
 
   1.  Nella  definizione dei programmi di cui all'art. 2, la Regione
si avvale del comitato permanente antifascista contro  il  terrorismo
per la difesa dell'ordine repubblicano avente sede a Milano.
   2.  Per  l'attuazione  di  cui all'art. 2 e l'individuazione delle
singole iniziative, l'ufficio di presidenza del  consiglio  regionale
costituisce  il  "Comitato  regionale  per  la  celebrazione  del  50
anniversario della Resistenza", composto dai seguenti soggetti:
     a) i presidenti della giunta e  del  consiglio  regionale,  e  i
membri della commissione consiliare "Affari istituzionali";
     b)  il presidente del comitato permanente antifascista contro il
terrorismo per la  difesa  dell'ordine  repubblicano  avente  sede  a
Milano;
     c)  le  associazioni  partigiane  e combattentistiche operanti a
livello regionale;
     d) il sindaco di Milano;
     e) i presidenti delle province lombarde;
     f) i rettori delle universita' lombarde;
     g) il sovrintendente scolastico regionale ed i provveditori agli
studi della Lombardia;
     h) i segretari regionali dei partiti e dei sindacati;
     i) un rappresentante dell'istituto nazionale per la  storia  del
movimento di liberazione;
     l)  un  rappresentante  dell'istituto lombardo per la storia del
movimento di liberazione;
     m) il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia.
   3. In seno al comitato di  cui  al  primo  comma  sono  costituite
commissioni per la trattazione di singoli argomenti.