Art. 4.
     Modalita' di approvazione e di realizzazione dei programmi
 
   1.  I  programmi delle iniziative sono approvati con deliberazione
del consiglio regionale, su proposta  dell'ufficio  di  presidenza  e
previo parere della commissione affari istituzionali.
   2.  La  realizzazione  dei  programmi  e'  affidata all'ufficio di
presidenza del consiglio regionale.