Art. 4. Modalita' di approvazione e di realizzazione dei programmi 1. I programmi delle iniziative sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza e previo parere della commissione affari istituzionali. 2. La realizzazione dei programmi e' affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.