Art. 5.
                            Finanziamenti
 
   1. Per le finalita' previste dalla presente legge  e'  autorizzata
per  gli  anni  1994 e 1995 la spesa complessiva di L. 800.000.000 di
cui L. 400.000.000 per il 1994.
   2. Alla determinazione della quota annuale  di  spesa  per  l'anno
1995  si  provvedera'  con  la  legge di approvazione del bilancio ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
   3.  L'onere  relativo  alle  iniziative di cui al precedente primo
comma, trova copertura finanziaria nel bilancio  pluriennale  1994/96
al  quadro  di  previsione  delle spese di parte I spese per funzioni
normali, obiettivo 1.1.1.  "Consiglio  regionale",  tabella  relativa
alle "Prevsioni di spesa riferite a leggi operanti".
   4.  Al finanziamento dell'onere di L. 400.000.000 per l'anno 1994,
si provvede mediante impiego per L. 250.000.000 delle somme stanziate
sul capitolo 1.1.1.1.295 "Compensi, onorari e rimborsi per consulenze
prestate  da  enti  e  privati  a  favore  del  consiglio  regionale,
convegni,   indagini   conoscitive,   studi  e  ricerche"  e  per  L.
150.000.000  delle  somme   stanziate   sul   capitolo   1.1.1.1.2956
"Acquisto,   realizzazione  e  diffusione,  da  parte  del  consiglio
regionale, di pubblicazioni, audiovisivi,  manifesti  ed  ogni  altro
materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti
esterni"  dello  stato  di  previsione  delle  spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 1994.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione lombarda.
    Milano, 22 aprile 1994
 
                             GHILARDOTTI
 
   (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e
vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot.
n. 21402/681).