Art. 5. Finanziamenti 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per gli anni 1994 e 1995 la spesa complessiva di L. 800.000.000 di cui L. 400.000.000 per il 1994. 2. Alla determinazione della quota annuale di spesa per l'anno 1995 si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. 3. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994/96 al quadro di previsione delle spese di parte I spese per funzioni normali, obiettivo 1.1.1. "Consiglio regionale", tabella relativa alle "Prevsioni di spesa riferite a leggi operanti". 4. Al finanziamento dell'onere di L. 400.000.000 per l'anno 1994, si provvede mediante impiego per L. 250.000.000 delle somme stanziate sul capitolo 1.1.1.1.295 "Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche" e per L. 150.000.000 delle somme stanziate sul capitolo 1.1.1.1.2956 "Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del consiglio regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 22 aprile 1994 GHILARDOTTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 14 aprile 1994 prot. n. 21402/681).