IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Composizione delle commissioni 1. In attesa di una organica normativa di recepimento dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "La commissione esaminatrice per i concorsi relativi ai livelli funzionali settimo ed ottavo e' composta da tre membri di cui: a) uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi in quiescenza o tra avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza, o tra docenti universitari in materie attinenti ad una delle prove del concorso; b) uno scelto tra gli iscritti da almeno cinque anni ad albo professionale o tra i docenti universitari ovvero tra esperti in materie attinenti ad una delle prove del concorso; c) uno scelto tra i dirigenti statali, regionali o degli enti locali, anche in quiescenza, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso. La commissione esaminatrice per i concorsi relativi al livello sesto e' composta da tre membri di cui: a) uno, con funzione di presidente, scelto tra i docenti universitari in materie attinenti alle prove del concorso o tra dirigenti pubblici estranei all'amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso; b) un dirigente regionale, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso; c) uno scelto tra i dipendenti di livello funzionale ottavo, statali, regionali o degli enti locali, anche in quiescenza, in possesso del diploma di laurea in materie attinenti ad una delle prove del concorso. In conformita' al principio disposto all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, almeno un terzo dei componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti e' riservato alle donne. Non possono fare parte delle commissioni di concorso: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i componenti delle giunte ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori di enti pubblici, anche economici; b) i componenti degli organi direttivi nazionali ed a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, di associazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori; c) il personale di cui si avvalgono i gruppi consiliari, a norma della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 "Assegnazione di personale ai gruppi consiliari" e successive modificazioni, nonche' gli addetti alle segreterie particolari di cui alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale" e successive modificazioni e all'art. 22 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale" e successive modificazioni; d) i componenti degli organi di controllo sugli atti della Regione o degli enti locali, nonche' i dipendenti che, in ragione del loro ufficio, partecipano all'attivita' di controllo sugli atti della Regione ovvero su atti od organi di enti locali o loro forme associative; e) coloro i quali prestano attivita' di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo presso la Regione o enti ed aziende dipendenti dalla stessa o enti sottoposti al controllo regionale". 2. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 54/79 e successive modificazioni.