IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                   Composizione delle commissioni
 
   1. In attesa di una organica normativa di recepimento dei principi
di   cui   al   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421"  e
successive  modificazioni,  il secondo comma dell'art. 12 della legge
regionale 6 ottobre 1979, n. 54 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali,
in attuazione dell'accordo relativo al  contratto  nazionale  per  il
personale   delle   regioni   a   statuto   ordinario"  e  successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
   "La commissione esaminatrice per i concorsi  relativi  ai  livelli
funzionali settimo ed ottavo e' composta da tre membri di cui:
     a)  uno,  con  funzioni  di  presidente, scelto tra i magistrati
amministrativi in quiescenza o tra avvocati e procuratori dello Stato
in quiescenza, o tra docenti universitari in materie attinenti ad una
delle prove del concorso;
     b) uno scelto tra gli iscritti da almeno  cinque  anni  ad  albo
professionale  o  tra  i  docenti  universitari ovvero tra esperti in
materie attinenti ad una delle prove del concorso;
     c) uno scelto tra i dirigenti statali, regionali  o  degli  enti
locali,  anche  in  quiescenza,  in  possesso di diploma di laurea in
materie attinenti ad una delle prove del concorso.
   La commissione esaminatrice per i  concorsi  relativi  al  livello
sesto e' composta da tre membri di cui:
     a)  uno,  con  funzione  di  presidente,  scelto  tra  i docenti
universitari in materie attinenti  alle  prove  del  concorso  o  tra
dirigenti   pubblici   estranei   all'amministrazione  regionale,  in
possesso del diploma di laurea in  materie  attinenti  ad  una  delle
prove del concorso;
     b)  un  dirigente regionale, in possesso di diploma di laurea in
materie attinenti ad una delle prove del concorso;
     c) uno scelto tra i dipendenti  di  livello  funzionale  ottavo,
statali,  regionali  o  degli  enti  locali,  anche in quiescenza, in
possesso del diploma di laurea in  materie  attinenti  ad  una  delle
prove del concorso.
   In  conformita'  al  principio  disposto  all'art.  61 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29  del
decreto  legislativo  23  dicembre  1993, n. 546, almeno un terzo dei
componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti e'  riservato
alle donne.
   Non possono fare parte delle commissioni di concorso:
     a)  i  membri  del parlamento nazionale ed europeo, i componenti
delle giunte ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali,  gli
amministratori di enti pubblici, anche economici;
     b)  i componenti degli organi direttivi nazionali ed a qualsiasi
livello organizzativo territoriale, di partiti,  movimenti  politici,
di associazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori;
     c) il personale di cui si avvalgono i gruppi consiliari, a norma
della  legge  regionale  23  giugno  1977,  n.  31  "Assegnazione  di
personale ai gruppi consiliari" e successive  modificazioni,  nonche'
gli  addetti  alle segreterie particolari di cui alla legge regionale
14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi  e  degli  uffici  del
consiglio  regionale"  e successive modificazioni e all'art. 22 della
legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli
uffici della giunta regionale" e successive modificazioni;
     d) i componenti degli  organi  di  controllo  sugli  atti  della
Regione o degli enti locali, nonche' i dipendenti che, in ragione del
loro ufficio, partecipano all'attivita' di controllo sugli atti della
Regione  ovvero  su  atti  od  organi  di  enti  locali  o loro forme
associative;
     e)  coloro  i  quali  prestano  attivita'  di  consulenza  o  di
collaborazione a qualsiasi titolo presso la Regione o enti ed aziende
dipendenti dalla stessa o enti sottoposti al controllo regionale".
   2.  Sono  abrogati  il  terzo e il quarto comma dell'art. 12 della
legge regionale n. 54/79 e successive modificazioni.