Art. 2.
                      Adeguamento dei compensi
 
   1.  L'art.  3  "Commissioni  d'esame"  della  legge  regionale  22
novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennita' ai componenti di
commissioni,  comitati  o  collegi comunque denominati" e' sostituito
dal seguente:
   "3. Indennita' di funzione.
   1.  Ai  soggetti  estranei   all'amministrazione   regionale   che
compongono le commissioni esaminatrici di concorsi e' corrisposta una
indennita'  di  funzione,  comprensiva del rimborso delle spese di L.
2.000.000 per i concorsi di livello  settimo  o  superiore  e  di  L.
1.000.000  per i concorsi di livello sesto od inferiore, se il numero
dei candidati ammessi non e' superiore a 100.
   2. L'indennita' e' aumentata di L. 200.000 per ogni gruppo di  100
candidati,  o frazione di esso in piu'; essa comunque non puo' essere
superiore a L. 3.000.000.
   3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi  titolo
delle  commissioni  d'esame, le indennita' di cui ai commi precedenti
sono ridotte in ragione del 50%".