Art. 2. Adeguamento dei compensi 1. L'art. 3 "Commissioni d'esame" della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennita' ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati" e' sostituito dal seguente: "3. Indennita' di funzione. 1. Ai soggetti estranei all'amministrazione regionale che compongono le commissioni esaminatrici di concorsi e' corrisposta una indennita' di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 2.000.000 per i concorsi di livello settimo o superiore e di L. 1.000.000 per i concorsi di livello sesto od inferiore, se il numero dei candidati ammessi non e' superiore a 100. 2. L'indennita' e' aumentata di L. 200.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in piu'; essa comunque non puo' essere superiore a L. 3.000.000. 3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni d'esame, le indennita' di cui ai commi precedenti sono ridotte in ragione del 50%".