Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'art.  2  della  presente legge si
provvede, per quanto riguarda la giunta regionale, con  la  dotazione
del  capitolo  1.2.7.1/322  "Spese  per il funzionamento di consigli,
comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di  presenza,  le
indennita'  di missione e i rimborsi spese" e, per quanto riguarda il
consiglio regionale, con la dotazione del capitolo 1.1.1.1/294 "Spese
per  il  personale  addetto  al  consiglio  regionale"  per  compensi
spettanti  a  componenti  di  commissione  che  siano  dipendenti del
consiglio regionale e 1.1.1.1/295 "Compensi onorari  e  rimborsi  per
consulenze  prestate  da  enti  e  privati  a  favore  del  consiglio
regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche" in  ogni
altro  caso,  iscritti  nello  stato  di  previsione  delle spese del
bilancio della Regione  per  l'esercizio  finanziario  1994  ed  anni
successivi.