Art. 3. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge si provvede, per quanto riguarda la giunta regionale, con la dotazione del capitolo 1.2.7.1/322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione e i rimborsi spese" e, per quanto riguarda il consiglio regionale, con la dotazione del capitolo 1.1.1.1/294 "Spese per il personale addetto al consiglio regionale" per compensi spettanti a componenti di commissione che siano dipendenti del consiglio regionale e 1.1.1.1/295 "Compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche" in ogni altro caso, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994 ed anni successivi.