Art. 3. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico. 1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, e' cosi' sostituito: "2. L'intervento di cui al comma 1 e' diretto ad adeguare il costo delle unita' abitative alle effettive capacita' economico - finanziarie dei soci assegnatari e verra' erogato direttamente a ciascun socio che alleghera' all'istanza di contributo una dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni previste dal presente articolo per ottenere il contributo".