Art. 3.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22,
   concernente  contributi  straordinari  ai  soci   assegnatari   di
   consorzi penalizzati dal dissesto statico.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n.
22, e' cosi' sostituito:
   "2. L'intervento di cui al comma 1 e' diretto ad adeguare il costo
delle   unita'   abitative   alle  effettive  capacita'  economico  -
finanziarie dei soci assegnatari  e  verra'  erogato  direttamente  a
ciascun   socio   che   alleghera'   all'istanza  di  contributo  una
dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle  condizioni
previste dal presente articolo per ottenere il contributo".