Art. 10. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 300 milioni per l'anno 1994 e in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede: per il 1994, mediante utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 11 "Interventi regionali a tutela della cultura Ladina e Cimbra" del fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994; quanto a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per sola competenza, dei fondi iscritti al capitolo 70040 denominato "Contributo regionale all'associazione veneta dei Ladini dolomitici (legge regionale n. 60/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996. 2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996, il capitolo 70040 viene ad assumere la nuova denominazione "Fondo per interventi di promozione delle comunita' etniche e linguistiche del Veneto" con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995-1996. 3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell'articolo 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.