Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
quantificato in lire 300 milioni  per  l'anno  1994  e  in  lire  200
milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede: per il 1994,
mediante  utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, della
partita n. 11 "Interventi regionali a tutela della cultura  Ladina  e
Cimbra"  del  fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  annuale  1994;
quanto  a  lire  200  milioni  per  ciascuno  degli  anni 1995 e 1996
mediante  utilizzo,  per  sola  competenza,  dei  fondi  iscritti  al
capitolo  70040  denominato  "Contributo  regionale  all'associazione
veneta dei Ladini dolomitici  (legge  regionale  n.  60/1983)"  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996.
   2.  Nel  medesimo  stato  di  previsione  della spesa del bilancio
annuale 1994 e pluriennale 1994-1996,  il  capitolo  70040  viene  ad
assumere  la  nuova denominazione "Fondo per interventi di promozione
delle  comunita'  etniche  e  linguistiche   del   Veneto"   con   lo
stanziamento  di  lire  300  milioni  per  competenza e per cassa per
l'anno 1994 e di lire 200 milioni per sola  competenza  per  ciascuno
degli anni 1995-1996.
   3.  Per  gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai
sensi dell'articolo 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 e successive modificazioni.