Art. 2. Iniziative culturali 1. Per le finalita' di' cui alla presente legge la Giunta regionale e' autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all'articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti: a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunita' al proprio territorio; b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica; c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici; d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunita'.