Art. 2.
                        Iniziative culturali
 
   1. Per  le  finalita'  di'  cui  alla  presente  legge  la  Giunta
regionale  e'  autorizzata  a  concedere annualmente, contributi agli
organismi di cui all'articolo 3 per la  realizzazione  di  iniziative
riguardanti:
     a)  la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione
di  testimonianze  storiche  che  legano  le  comunita'  al   proprio
territorio;
     b)   lo   sviluppo  della  ricerca  storica  e  linguistica,  la
pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di  corsi
di   cultura   locale,   la   valorizzazione  della  lingua  e  della
toponomastica;
     c) la  costituzione  e  valorizzazione  di  musei  locali  o  di
istituti culturali specifici;
     d)    l'organizzazione    di    manifestazioni    rivolte   alla
valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunita'.