Art. 4. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall'articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate: a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare; b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.