Art. 4.
                     Presentazione delle domande
 
   1.   Le   domande   di   contributo  per  le  iniziative  previste
dall'articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui  all'articolo  3,
al  Presidente  della  Giunta  regionale entro il 28 febbraio di ogni
anno e devono essere corredate:
     a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;
     b) dal preventivo di  spesa  per  ogni  singola  iniziativa  con
l'indicazione  della  prevedibile partecipazione finanziaria di altri
enti o privati.