Art. 5. Erogazione del contributo 1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all'articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilita' finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunita' etniche e linguistiche. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell'organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attivita' svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale. 3. L'erogazione del contributo e' disposta in due soluzioni: a) l'80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2; b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attivita' svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale. 4. La concessione del contributo puo' essere revocata, ai sensi dell'articolo 31- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora: a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l'accettazione del contributo; b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarita' od omissioni nello stesso. 5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.