Art. 5.
                      Erogazione del contributo
 
   1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata
la rispondenza delle domande alle iniziative di cui  all'articolo  2,
approva  il  riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla
base  della  disponibilita'  finanziaria   annuale   prevista   nello
specifico   capitolo   di   spesa,   tenendo  conto  della  effettiva
consistenza numerica delle comunita' etniche e linguistiche.
   2. Entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di
concessione  del  contributo, il legale rappresentante dell'organismo
richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale  una
dichiarazione  di  accettazione.  Entro il 31 dicembre dell'esercizio
successivo  a  quello  di  riferimento,  deve  essere  presentata  la
relazione   anche   contabile  delle  attivita'  svolte  e,  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,   la   rendicontazione
dell'utilizzo del contributo regionale.
   3. L'erogazione del contributo e' disposta in due soluzioni:
     a)   l'80   per  cento  in  acconto,  alla  presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 2;
     b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione  della  relazione
attestante  l'attivita'  svolta e della rendicontazione dell'utilizzo
del contributo regionale.
   4. La concessione del contributo puo' essere  revocata,  ai  sensi
dell'articolo  31- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive  modifiche,  con  deliberazione  della  Giunta   regionale
qualora:
     a)  non  intervenga,  entro  il  termine  stabilito  al comma 2,
l'accettazione del contributo;
     b) non venga presentato, nel termine prescritto,  il  rendiconto
oppure vengano accertate irregolarita' od omissioni nello stesso.
   5.  La  revoca della concessione del contributo, disposta nei casi
di cui al comma 4, comporta il  recupero  delle  somme  eventualmente
erogate.