Art. 7. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60; b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24; c) il terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 cosi' come introdotto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8; d) il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, limitatamente all'espressione "Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarita' etnicolinguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo puo' essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".