Art. 7.
                        A b r o g a z i o n e
 
   1. Sono abrogati:
     a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60;
     b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24;
     c)  il  terzo  comma  dell'articolo  6  della  legge regionale 5
settembre 1984, n. 51 cosi' come introdotto dall'articolo unico della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 8;
     d) il primo comma  dell'articolo  10  della  legge  regionale  5
settembre 1984, n. 51, limitatamente all'espressione "Fanno eccezione
le  iniziative riguardanti le diverse peculiarita' etnicolinguistiche
della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e
tedesca per le quali il contributo puo' essere concesso fino  al  100
per cento della spesa ritenuta ammissibile".