Art. 8. Norma transitoria 1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60, cosi' come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa gia' assunti in base alle predette leggi.