Art. 8.
                          Norma transitoria
 
   1.  La  legge  regionale  23  dicembre  1983,  n.  60,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 e gli articoli
6, terzo comma e 10, primo comma della legge  regionale  5  settembre
1984,  n. 51, continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti
sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa gia' assunti in  base
alle predette leggi.