Art. 9.
                     Interventi per l'anno 1994
 
   1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i
seguenti contributi:
     a)  L. 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente
legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini  dolomitici
della Regione Veneto;
     b) L. 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla
costituzione   del   Comitato   previsto  alla  lettera  b)  comma  1
dell'articolo 3 e per  iniziative  culturali  di  cui  alla  presente
legge, con il seguente riparto:
     1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;
     2)  lire  15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo
di Roana;
     3)  lire  15  milioni  all'Associazione  Culturale  Cimbri   del
Cansiglio;
     c)  L.  15.000.000  al Comune di Sappada per la costituzione del
Comitato di cui alla lettera  c),  comma  1  dell'articolo  3  e  per
iniziative culturali della Comunita' germanofona.
   2.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge i soggetti di cui al comma  1  devono  presentare  alla  Giunta
regionale  una  relazione  delle  iniziative  finanziate ai sensi del
presente articolo.