Art. 9. Interventi per l'anno 1994 1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i seguenti contributi: a) L. 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto; b) L. 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b) comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto: 1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense; 2) lire 15 milioni all'Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana; 3) lire 15 milioni all'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio; c) L. 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 e per iniziative culturali della Comunita' germanofona. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.