IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La   presente   legge  disciplina  la  Divulgazione  Agricola
nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo anche in attuazione  del
Regolamento  CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 e successivi, concernenti
lo sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia e  del  Regolamento
CEE  n. 797 del 12 marzo 1985 e successivi, relativi al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie.
   2. La Divulgazione Agricola  costituisce  attivita'  di  interesse
generale   e   pubblico   che   la  Regione  Abruzzo  riconosce  come
fondamentale per lo  sviluppo  dell'agricoltura.  Essa  comprende  le
attivita'   di  divulgazione  polivalente  e  specializzata,  ricerca
applicata,  sperimentazione,  dimostrazione,  promozione  formazione,
qualificazione e aggiornamento professionale.
   3.  Tali  attivita'  hanno  lo  scopo  di  favorire un processo di
sviluppo omogeneo e costante delle  imprese  agricole,  fornendo  con
continuita'  agli  imprenditori  informazioni  e  servizi  utili  per
l'ammodernamento  dei  processi  produttivi,  il  miglioramento   dei
redditi  e delle condizioni di vita, il miglioramento delle capacita'
professionali  e  delle  tecniche  di   gestione   dell'impresa,   la
salvaguardia  e  la  valorizzazione  delle  risorse ambientali, in un
contesto di attivita' regionali coordinate, coinvolgenti, nell'ambito
territoriale, gli Enti pubblici ed organismi autogestiti operanti nel
settore  agricolo  ed  extragricolo  ed  in  coerenza  con  le  linee
programmatiche regionali, nazionali e comunitarie.