IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la Divulgazione Agricola nell'ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo anche in attuazione del Regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 e successivi, concernenti lo sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia e del Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985 e successivi, relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. 2. La Divulgazione Agricola costituisce attivita' di interesse generale e pubblico che la Regione Abruzzo riconosce come fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura. Essa comprende le attivita' di divulgazione polivalente e specializzata, ricerca applicata, sperimentazione, dimostrazione, promozione formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. 3. Tali attivita' hanno lo scopo di favorire un processo di sviluppo omogeneo e costante delle imprese agricole, fornendo con continuita' agli imprenditori informazioni e servizi utili per l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita, il miglioramento delle capacita' professionali e delle tecniche di gestione dell'impresa, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, in un contesto di attivita' regionali coordinate, coinvolgenti, nell'ambito territoriale, gli Enti pubblici ed organismi autogestiti operanti nel settore agricolo ed extragricolo ed in coerenza con le linee programmatiche regionali, nazionali e comunitarie.