Art. 2.
                       Funzioni della Regione
 
   1.  La  Regione  garantisce  la  partecipazione degli imprenditori
agricoli  alla  realizzazione  degli  interventi  della  Divulgazione
Agricola   affidando   alle   Organizzazioni  Professionali  Agricole
maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale  la  Divulgazione
Agricola  Polivalente  e  all'Ente  Regionale di Sviluppo Agricolo la
Divulgazione Agricola Specializzata, comprendente anche  il  servizio
di Assistenza Tecnica Specializzata.
   2.  Le  Organizzazioni  Professionali  minori possono svolgere una
quota parte delle attivita'  previste  dal  Programma  di  Assistenza
Tecnica  delle  Organizzazioni Maggiori pari al 5% in sintonia con il
Programma stesso e su proposta del Gruppo di Coordinamento  Regionale
di cui al successivo art. 7.
   3.   La  Giunta  Regionale,  attraverso  il  Settore  Agricoltura,
provvede:
    ad approvare, d'intesa con la competente Commissione Consiliare e
previo parere del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, i piani
poliennali  e  annuali  di  attivita'  della  Divulgazione   Agricola
proposti  unitariamente  dall'Ente  Regionale  di Sviluppo Agricolo e
dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori;
    a stipulare appositi atti o  convenzioni  con  gli  Enti  gestori
delle attivita';
    a  garantire,  attraverso il bilancio regionale, il finanziamento
annuale   del   Programma   Regionale   di   Divulgazione    Agricola
compatibilmente con le specifiche assegnazioni statali e comunitarie;
    ad  effettuare  la  verifica  e  analisi di coerenza dei predetti
piani con gli obiettivi della programmazione e le  linee  globali  di
politica agraria regionale;
    ad  assicurare la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento
professionale del personale impiegato nella Divulgazione Agricola;
    a  vigilare  sull'impiego  del  personale,  in  generale,  e  dei
Divulgatori,  in  particolare, nel rispetto delle finalita' di cui al
precedente art. 1.