Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione garantisce la partecipazione degli imprenditori agricoli alla realizzazione degli interventi della Divulgazione Agricola affidando alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la Divulgazione Agricola Polivalente e all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo la Divulgazione Agricola Specializzata, comprendente anche il servizio di Assistenza Tecnica Specializzata. 2. Le Organizzazioni Professionali minori possono svolgere una quota parte delle attivita' previste dal Programma di Assistenza Tecnica delle Organizzazioni Maggiori pari al 5% in sintonia con il Programma stesso e su proposta del Gruppo di Coordinamento Regionale di cui al successivo art. 7. 3. La Giunta Regionale, attraverso il Settore Agricoltura, provvede: ad approvare, d'intesa con la competente Commissione Consiliare e previo parere del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, i piani poliennali e annuali di attivita' della Divulgazione Agricola proposti unitariamente dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiori; a stipulare appositi atti o convenzioni con gli Enti gestori delle attivita'; a garantire, attraverso il bilancio regionale, il finanziamento annuale del Programma Regionale di Divulgazione Agricola compatibilmente con le specifiche assegnazioni statali e comunitarie; ad effettuare la verifica e analisi di coerenza dei predetti piani con gli obiettivi della programmazione e le linee globali di politica agraria regionale; ad assicurare la qualificazione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impiegato nella Divulgazione Agricola; a vigilare sull'impiego del personale, in generale, e dei Divulgatori, in particolare, nel rispetto delle finalita' di cui al precedente art. 1.